Riferimenti:
Documento Enel “Requisiti di qualificazione” del 6.08.2010:
Cap. 2.1 – Requisiti base
P.to F - Formazione personale
§ d - Corsi di aggiornamento del personale tecnico ed operativo delle imprese - Gestione del transitorio fino
alla completa attivazione dei corsi (parte sottolineata).
Testo
“Ai fini del mantenimento della validità degli attestati posseduti dal personale tecnico e con profilo professionale, l’Impresa deve provvedere all’aggiornamento ed alla formazione integrativa del proprio personale.
In particolare, con la Specifica Tecnica Enel APR 037 Rev. 1 del 30.09.2009, Enel ha introdotto la prescrizione che prevede la frequentazione di un corso di aggiornamento, con cadenza triennale, a partire dalla data di conseguimento dell’ultimo attestato.
La durata ed il contenuto del corso di aggiornamento, sono delineati in apposite schede “R” ed “R-1” incluse nell’Allegato 1.
Il corso è di carattere generale e non legato ad uno specifico profilo.
Esso considera le novità legislative, normative, gli applicabili metodi di lavoro di Enel, le innovazioni apportate ai componenti ed alle linee della rete elettrica Enel, le comunicazioni specifiche di Enel ed è orientato a sensibilizzare i partecipanti verso gli aspetti della sicurezza ed ambientali.
Il contenuto del corso verrà aggiornato in relazione all’evoluzione dei suddetti argomenti.
Al termine del corso di aggiornamento, gli Istituti di Formazione rilasceranno un attestato cartaceo contenente le informazioni riportate nel facsimile in Allegato 1 (pag. 11) .Tali nuovi attestati, in originale ed insieme a tutti gli attestati posseduti da un dipendente, devono essere esibiti a richiesta del personale Enel.
Oltre a quanto sopra prescritto, le imprese devono provvedere, nel triennio di validità della qualificazione,almeno alla erogazione di almeno 8 ore/profilo/anno di formazione sulla sicurezza con idonee registrazioni.
Relativamente al periodo transitorio, che intercorre fino alla regolare erogazione dei corsi, saranno applicatele seguenti regole:
1. Il personale che ha conseguito l’attestato entro il 31.5.2004 dovrà frequentare il corso di aggiornamento entro il 31.12.2010.
2. Il personale che ha conseguito l’attestato dal 1.6.2004 al 31.12.2008 dovrà frequentare il corso di aggiornamento entro il 31.12.2011.
3. Il personale che ha conseguito l’attestato dopo il 31.12.2008 dovrà frequentare un corso di
aggiornamento entro il terzo anno dalla data dell’attestato stesso.
A regime, il periodo di tre anni entro cui frequentare il corso di aggiornamento per il mantenimento della validità di tutti gli attestati ottenuti, decorre dalla data di rilascio dell'attestato più recente.
Nei casi di personale che abbia conseguito più attestati in profili professionali diversi ed in date diverse, ricadenti nei primi due suddetti periodi, si considera come data di riferimento per conteggiare il triennio entro il quale frequentare il corso di aggiornamento, la data di emissione dell'ultimo attestato.
In futuro, nel caso il personale già in possesso di attestati di profilo professionale e che abbia conseguito anche un attestato di aggiornamento, qualora acquisisse ulteriori attestati in profili diversi dai precedenti o analoghi (qualora fossero scaduti quelli posseduti), la data di emissione dell'ultimo attestato diventerebbe il nuovo riferimento per il conteggio del triennio entro il quale frequentare un nuovo aggiornamento.”
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