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20/02/2012

CEI 0-21

Il CEI ha promulgato la norma 0-21 avente per oggetto la connessione di utenti attivi e passivi alla rete bt. Tale norma ha ricevuto gia' i primi riconoscimenti dalla AEEG che ha promosso e partecipato al comitato tecnico che ha redatto la norma stessa.


06/02/2012

Le date dei corsi 2012

Sono in programmazione il corso PES e PAV ed il corso cabine.
Maggiori info nella sezione formazione


29/12/2011

Norma CEI 0-21

Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica


14/12/2011

Il quadro delle Norme e delle Guide CEI sulla integrazione degli impianti elettrici

Mercoledi 14 dicembre Hotel 7Mari Bari ore 16,30

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F.A.Q. - Domande frequenti


In questa sezione troverete le risposte alle domande più frequenti.
In caso non trovate risposta ai Vs. quesiti potrete contattarci via e-mail all'indirizzo info@unaepuglia.it



DOMANDA n. 1:
Una Ditta di impianti elettrici incaricata di lavori di manutenzione all'interno di un complesso pubblico, dovendo intervenire per la sostituzione di una tratta di cavo MT 20kV interrata, danneggiata, si pone la domanda se debba acquisire particolari qualificazioni professionali (es. iscrizioni albo UNAE, corsi di formazione professionale specifici , ecc.) prima di poter intervenire materialmente sui luoghi, ovvero può autocertificare la qualificazione professionale ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal momento che la Ditta in questione, abilitata D.M. 37/08 lettera A-B, opera nel settore impiantistica civile ed industriale già dal 1992. 

DOMANDA n. 2:
Per l'adeguamento di una cabina MT/BT già esisistente è necessaria la sostituzione di cavi di media dalla consegna al mio interruttore qualora la sezione fossa da 50 mm2 per una distanza di 10 mt? 

DOMANDA n. 3:
Il sistema di ammissione dell'albo merceologico delle imprese di Enel-Distribuzione, non ritiene valido il corso tenuto da Unae, così abbiamo ora l'obbligo di rifare lo stesso corso presso altri organismi. 

DOMANDA n. 4:
Ho in corso un confronto con alcuni uffici tecnici dei comuni, riguardo il rilascio della dichiarazione di conformità per gli impianti eseguiti nelle edicole funerarie. A mio avviso essendo un'alimentazione a 24 V e di conseguenza protetta contro i contatti diretti e indiretti, non è obbligatorio rilasciarla, mentre dall'altra parte sostengono il contrario. Io vorrei sapere come comportarmi, cioè se la mia tesi è sbagliata e sapere, nel caso avessi ragione, a quale articolo del decreto 37/08 devo rifarmi.
Grazie per la collaborazione. 

DOMANDA n. 5:
alcuni operatori delle nostre imprese che hanno partecipato a corsi tipo R lo scorso anno si trovano a vedersi scadere a dic 2011 la certificazione di un ulteriore profilo posseduto.

Ci viene chiesto perciò se sia necessario che detti lavoratori debbano rifare il medesimo corso ora oppure – considerato appunto che i contenuti del corso sono gli stessi per entrambi i profili – si possa da parte nostra certificare oggi l’aggiornamento del secondo profilo attestandone la partecipazione a quello dello scorso anno fatto per il primo profilo.

Nel caso in cui invece il corso già svolto lo scorso anno per il primo profilo ricopra la scadenza del secondo profilo, il dipendente sarebbe esonerato dallo svolgere il corso ora ma si troverebbe forse a perderebbe un anno di validità, in quanto si vedrebbe anticipata la necessità di rinnovo di questo secondo profilo 


DOMANDA n. 1: Una Ditta di impianti elettrici incaricata di lavori di manutenzione all'interno di un complesso pubblico, dovendo intervenire per la sostituzione di una tratta di cavo MT 20kV interrata, danneggiata, si pone la domanda se debba acquisire particolari qualificazioni professionali (es. iscrizioni albo UNAE, corsi di formazione professionale specifici , ecc.) prima di poter intervenire materialmente sui luoghi, ovvero può autocertificare la qualificazione professionale ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal momento che la Ditta in questione, abilitata D.M. 37/08 lettera A-B, opera nel settore impiantistica civile ed industriale già dal 1992. 

 

Supponiamo che per "incarico" la ditta in  questione intenda: essere  aggiudicataria di un appalto  - i cui lavori si svolgono all'interno  dell'azienda di un Committente che al tempo stesso è anche Datore di lavoro.
Se è così, si applica l'articolo 26 del TU della sicurezza (D.Lgs. n.81/08  come modificato dal D.Lgs. n.106/09) che tra l'altro fa obbligo di verificare  l'idoneità tecnico professionale dell'impresa.
In buona sostanza significa pretendere che le imprese che concorrono siano  qualificate.
I criteri oggettivi (cioè di legge) per definire il sistema di  qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (che costituisce  elemento preferenziale (in precedenza, con la prima stesura del TU,  l'elemento era "vincolante") per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici) non sono ancora disponibili.
Formalmente, come del resto prevede il comma 2 della lettera a) del citato  articolo, è sufficiente l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. In  ogni caso deve far seguito l'invio di una adeguata documentazione fondata,  almeno: " ... sulla base della specifica esperienza, competenza e  conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla  base ... ", secondo l'ancora non attuata previsione dell'art. 27*.
Nel caso di specie non è pertinente il riferimento al DM n. 37/08 in quanto il medesimo disciplina i requisiti necessari per abilitare un'impresa all'installazione e manutenzione degli impianti tecnici all'interno degli edifici.
Per l'accesso agli appalti pubblici è comunque necessaria l'abilitazione SOA (Società Organismo di Attestazione) che riguarda anche l'attività di installazione d'impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica (categorie OG9 e OG10 della tabella A allegata alla delibera dell'AVLP n. 269/03 - GU 28/10/03 n. 251).
Per gli appalti di tipo privato (compresi quelli che si fanno risalire a Enel, FS, ecc.) i requisiti di qualificazione vengono definiti generalmente, e in via preliminare all'invito a gara, dal Committente, attraverso una propria specifica resa pubblica.
Sempre nel caso in esame se i lavori prevedono attività sul cavo in esercizio (ovviamente messo fuori servizio) è necessario che i requisiti di qualificazione siano allargati a quelli previsti dalla norma CEI 11-27 a proposito dei percorsi formativi (da documentare) degli operai e dei tecnici.
In  tal senso è ormai prassi consolidata  che per la formazione e l’addestramento specialistico relativamente ai profili professionali definiti dal Committente, l'Impresa si deve avvalere di Istituti di formazione che devono possedere:
1. La Certificazione del “Sistema di Gestione della Qualità” aziendale rilasciata, in conformità alla norma UNI EN ISO9001:2008, per le attività di progettazione ed erogazione di corsi di formazione ed addestramento (Settore 37 – Istruzione);
2. Tale Certificazione deve essere rilasciata da un Organismo, accreditato da parte di un Organismo di Accreditamento che partecipa ad accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’EA (European Cooperation for Accreditation), in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN 45012 (certificazione di sistemi di gestione per la qualità);
3. la Certificazione del prodotto/servizio "Corso di Formazione" (Settore 37 – Istruzione) rilasciata in conformità alla specifica tecnica predisposta dal Committente. 
L'UNAE è un istituto di formazione rispondente alla predette ultime caratteristiche.
Conclusione: L’autocertificazione non basta, se non aggiunge adeguata documentazione sulla formazione specifica, svolta anche sulla norma CEI 11-27. Si tenga pure conto che all’impresa potrebbe essere chiesto (dal committente o ev. Autorità inquirente) di dimostrare l’adeguatezza del percorso formativo, e in tal caso aiuta l’essersi avvalsi di Istituti terzi certificati per la formazione specialistica.
 

 

DOMANDA n. 2: Per l'adeguamento di una cabina MT/BT già esisistente è necessaria la sostituzione di cavi di media dalla consegna al mio interruttore qualora la sezione fossa da 50 mm2 per una distanza di 10 mt? 

Il cavo non deve essere cambiato in caso di adeguamento:
Delibera ARG/elt 33/08 --->Allegato B ----->art. 11.4
 

 

DOMANDA n. 3: Il sistema di ammissione dell'albo merceologico delle imprese di Enel-Distribuzione, non ritiene valido il corso tenuto da Unae, così abbiamo ora l'obbligo di rifare lo stesso corso presso altri organismi. 

I corsi UNAE sono certificati e vanno bene in generale.

Se un'azienda invece ha nel proprio sistema di qualificazione del sistema appalti delle prescrizioni particolari, oltre quanto previsto dalla norma cei 11-27 per il corso 1A+2A, allora i ns corsi non sono sufficienti. Si tratta di corsi per FIGURE PROFESSIONALI.

Questo si verifica per diventare ditte appaltatrici dell'enel.

Unae, dopo aver puntualmente eseguito corsi di questo tipo, cioè specifici per diventare appaltatori (es corso giuntisti), ha ritenuto diseconomico l'investimento in virtù dell'esiguo numero di richieste.

 

 

DOMANDA n. 4: Ho in corso un confronto con alcuni uffici tecnici dei comuni, riguardo il rilascio della dichiarazione di conformità per gli impianti eseguiti nelle edicole funerarie. A mio avviso essendo un'alimentazione a 24 V e di conseguenza protetta contro i contatti diretti e indiretti, non è obbligatorio rilasciarla, mentre dall'altra parte sostengono il contrario. Io vorrei sapere come comportarmi, cioè se la mia tesi è sbagliata e sapere, nel caso avessi ragione, a quale articolo del decreto 37/08 devo rifarmi. Grazie per la collaborazione. 

La dichiarazione di conformità è prevista dal DM n. 37/08 (art.7). Il provvedimento si applica a tutti gli impianti tecnici “posti al servizio di edifici, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze”. Lo scopo è quello di garantire, per gli ambienti di vita e di lavoro che al loro interno s’insediano, la sicurezza delle persone.

Sono quindi esclusi gli impianti situati completamente all’esterno e che non hanno nulla a che fare con un edificio quale ad esempio l’illuminazione pubblica.
La questione non riguarda quindi il livello della tensione dell’impianto; nel caso specifico 24 volt (impianto di cat. 0 secondo la norma CEI 64-8), quanto il fatto se l’edicola funeraria sia da considerare o meno un edificio.
Da un punto di vista pratico, dovendosi prevedere all’interno della stessa la presenza di persone, anche se saltuaria e per tempi limitati, si ritiene sia corretto considerare l’edicola funeraria un edificio e che, conseguentemente, per gli impianti in essa allocati si debba rilasciare la dichiarazione di conformità.
 

 

 

DOMANDA n. 5: alcuni operatori delle nostre imprese che hanno partecipato a corsi tipo R lo scorso anno si trovano a vedersi scadere a dic 2011 la certificazione di un ulteriore profilo posseduto. Ci viene chiesto perciò se sia necessario che detti lavoratori debbano rifare il medesimo corso ora oppure – considerato appunto che i contenuti del corso sono gli stessi per entrambi i profili – si possa da parte nostra certificare oggi l’aggiornamento del secondo profilo attestandone la partecipazione a quello dello scorso anno fatto per il primo profilo. Nel caso in cui invece il corso già svolto lo scorso anno per il primo profilo ricopra la scadenza del secondo profilo, il dipendente sarebbe esonerato dallo svolgere il corso ora ma si troverebbe forse a perderebbe un anno di validità, in quanto si vedrebbe anticipata la necessità di rinnovo di questo secondo profilo 

Riferimenti:

Documento Enel “Requisiti di qualificazione” del 6.08.2010:

Cap. 2.1 – Requisiti base

P.to F - Formazione personale

§ d - Corsi di aggiornamento del personale tecnico ed operativo delle imprese - Gestione del transitorio fino

alla completa attivazione dei corsi (parte sottolineata).

Testo

 “Ai fini del mantenimento della validità degli attestati posseduti dal personale tecnico e con profilo professionale, l’Impresa deve provvedere all’aggiornamento ed alla formazione integrativa del proprio personale.

In particolare, con la Specifica Tecnica Enel APR 037 Rev. 1 del 30.09.2009, Enel ha introdotto la prescrizione che prevede la frequentazione di un corso di aggiornamento, con cadenza triennale, a partire dalla data di conseguimento dell’ultimo attestato.

La durata ed il contenuto del corso di aggiornamento, sono delineati in apposite schede “R” ed “R-1” incluse nell’Allegato 1.

Il corso è di carattere generale e non legato ad uno specifico profilo.

Esso considera le novità legislative, normative, gli applicabili metodi di lavoro di Enel, le innovazioni apportate ai componenti ed alle linee della rete elettrica Enel, le comunicazioni specifiche di Enel ed è orientato a sensibilizzare i partecipanti verso gli aspetti della sicurezza ed ambientali.

Il contenuto del corso verrà aggiornato in relazione all’evoluzione dei suddetti argomenti.

Al termine del corso di aggiornamento, gli Istituti di Formazione rilasceranno un attestato cartaceo contenente le informazioni riportate nel facsimile in Allegato 1 (pag. 11) .Tali nuovi attestati, in originale ed insieme a tutti gli attestati posseduti da un dipendente, devono essere esibiti a richiesta del personale Enel.

Oltre a quanto sopra prescritto, le imprese devono provvedere, nel triennio di validità della qualificazione,almeno alla erogazione di almeno 8 ore/profilo/anno di formazione sulla sicurezza con idonee registrazioni.

Relativamente al periodo transitorio, che intercorre fino alla regolare erogazione dei corsi, saranno applicatele seguenti regole:

1. Il personale che ha conseguito l’attestato entro il 31.5.2004 dovrà frequentare il corso di aggiornamento entro il 31.12.2010.

2. Il personale che ha conseguito l’attestato dal 1.6.2004 al 31.12.2008 dovrà frequentare il corso di aggiornamento entro il 31.12.2011.

3. Il personale che ha conseguito l’attestato dopo il 31.12.2008 dovrà frequentare un corso di

aggiornamento entro il terzo anno dalla data dell’attestato stesso.

A regime, il periodo di tre anni entro cui frequentare il corso di aggiornamento per il mantenimento della validità di tutti gli attestati ottenuti, decorre dalla data di rilascio dell'attestato più recente.

Nei casi di personale che abbia conseguito più attestati in profili professionali diversi ed in date diverse, ricadenti nei primi due suddetti periodi, si considera come data di riferimento per conteggiare il triennio entro il quale frequentare il corso di aggiornamento, la data di emissione dell'ultimo attestato.

In futuro, nel caso il personale già in possesso di attestati di profilo professionale e che abbia conseguito anche un attestato di aggiornamento, qualora acquisisse ulteriori attestati in profili diversi dai precedenti o analoghi (qualora fossero scaduti quelli posseduti), la data di emissione dell'ultimo attestato diventerebbe il nuovo riferimento per il conteggio del triennio entro il quale frequentare un nuovo aggiornamento.”